Qual è la normativa svizzera sugli integratori alimentari?
Riassunto rapido
In Svizzera, gli integratori alimentari sono derrate alimentari disciplinate dalla LDerr e dall’ordinanza ODerr (RS 817.022.14), senza autorizzazione preventiva ma sotto controllo a posteriori dei chimici cantonali.
Fatti chiave
Punti essenziali
- Gli integratori alimentari sono giuridicamente classificati come derrate alimentari in Svizzera, mai come medicamenti.
- L’ODerr (RS 817.022.14) fissa le vitamine, i minerali e le altre sostanze autorizzate, nonché i quantitativi massimi per dose giornaliera.
- Nessuna autorizzazione preventiva è richiesta per immettere un integratore sul mercato, salvo per le nuove tipologie di derrate alimentari (novel foods) e alcune indicazioni.
- I controlli sono assicurati dai chimici cantonali; nel 2024, 113 prodotti su 127 venduti online sono stati giudicati non conformi.
- Le indicazioni sulla salute sono autorizzate solo se figurano nell’allegato 14 dell’OIDerr (RS 817.022.16) o sono state approvate dall’USAV.
Nel 2024, i chimici cantonali hanno controllato 127 integratori alimentari venduti online: 113 ne hanno visto vietata la vendita. La normativa svizzera dell’integratore alimentare si fonda sulla legge federale sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0) entrata in vigore il 1° maggio 2017 e sull’ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (ODerr, RS 817.022.14). Questo quadro colloca gli integratori nella categoria delle derrate alimentari, distinta dai medicamenti coperti dalla LATer, e organizza un controllo a posteriori anziché un’autorizzazione preventiva. Questo articolo si inserisce nella nostra guida completa sull’integratore alimentare e sintetizza il regime giuridico applicabile.
Qual è il quadro legale degli integratori alimentari in Svizzera?
Quali leggi e ordinanze disciplinano gli integratori alimentari?
Il quadro legale si fonda su tre testi principali: la legge federale sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0), l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02) e l’ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (ODerr — testo specifico, RS 817.022.14)[1].
La LDerr è entrata in vigore il 1° maggio 2017 e ha allineato la Svizzera al diritto alimentare dell’Unione europea, senza abbandonare le soluzioni svizzere specifiche (indicazione del Paese di produzione, per esempio)[2]. L’ordinanza ODerr sugli integratori, dal canto suo, fissa i requisiti specifici per gli integratori: vitamine e minerali autorizzati, quantitativi massimi per dose giornaliera raccomandata, etichettatura. La sua ultima revisione sostanziale risale al 1° luglio 2020, con un nuovo modello di calcolo dei quantitativi massimi basato sulle conoscenze scientifiche attuali[3]. Altre ordinanze completano questo zoccolo: l’OASM (RS 817.022.32) sull’aggiunta di vitamine e sali minerali, l’ODerrOV (RS 817.022.17) sulle piante vietate, l’OIDerr (RS 817.022.16) sull’informazione e le indicazioni.
Integratori alimentari: derrate alimentari o medicamenti?
In Svizzera, gli integratori alimentari sono giuridicamente classificati come derrate alimentari, mai come medicamenti[4]. Rientrano quindi nella LDerr, e non nella legge sugli agenti terapeutici (LATer, RS 812.21) che disciplina i medicamenti sotto l’autorità di Swissmedic.
L’articolo 2 dell’ODerr definisce gli integratori alimentari come derrate il cui scopo è completare il regime alimentare normale, costituendo una fonte concentrata di vitamine, sali minerali o altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico[3]. Questa frontiera è giuridicamente decisiva: un integratore non deve avere effetti farmacologici, né essere presentato come capace di guarire, alleviare o prevenire malattie. La distinzione è talvolta sottile: Swissmedic e l’USAV hanno pubblicato un documento con criteri di delimitazione per chiarire i casi limite[5].
Quali sostanze sono autorizzate in un integratore alimentare?
Vitamine e minerali: la lista positiva dell’ODerr
L’ODerr funziona per lista positiva: solo le vitamine e i sali minerali che figurano nel suo allegato 1 possono essere utilizzati, alle condizioni ivi fissate[3]. Questa logica differisce da un regime di divieto per difetto: ciò che non è elencato non è autorizzato.
I complessi nutritivi ammessi (per esempio i sali organici di magnesio o gli esteri della vitamina C) sono definiti all’allegato 2 dell’ODerr, con i criteri di purezza del regolamento (UE) n. 231/2012 applicabili[3]. I quantitativi massimi fissati nel 2020 si basano su un modello di calcolo fondato sugli apporti alimentari esistenti e sui livelli superiori tollerabili (UL) elaborati dall’EFSA[6]. Il superamento di queste soglie è vietato: fa scivolare il prodotto nella categoria dei medicamenti o lo rende non conforme.
Piante, additivi e nuove tipologie: ciò che è regolamentato o vietato
Per le piante, il regime è invertito: una lista negativa figura nell’allegato 1 dell’ODerrOV (RS 817.022.17), che elenca le specie il cui impiego non è ammesso nelle derrate alimentari a causa della loro tossicità[7]. Questa lista, in vigore dal 1° maggio 2017, copre le piante attive a basso dosaggio, in particolare quelle il cui uso è riservato ai medicamenti, come l’efedra (Ephedra sinica) o il kava-kava (Piper methysticum). Accanto alle piante, altre sostanze vietate negli integratori alimentari in Svizzera figurano nell’allegato 4 dell’OASM, tra cui la melatonina e il riso rosso fermentato (Monascus purpureus).
Questo allegato 4 dell’OASM (RS 817.022.32) prende di mira le sostanze che presentano un rischio tossicologico o un effetto farmacologico, indipendentemente dall’origine vegetale[8]. Infine, le nuove tipologie di derrate alimentari (novel foods) — sostanze prive di una storia significativa di consumo umano in Svizzera o nell’UE prima del 15 maggio 1997 — richiedono un’autorizzazione preventiva dell’USAV ai sensi dell’ordinanza RS 817.022.2[9]. Questo meccanismo di autorizzazione genera diverse differenze tra la normativa svizzera ed europea, con l’UE che si basa sul regolamento (UE) 2015/2283 e su un sistema di autorizzazione centralizzata a Bruxelles.
| Categoria d’ingrediente | Tipo di lista | Testo di riferimento | Regime di autorizzazione |
|---|---|---|---|
| Vitamine e minerali | Lista positiva | ODerr, allegato 1 | Senza autorizzazione se elencato |
| Piante | Lista negativa | ODerrOV, allegato 1 | Autorizzata salvo se elencata come vietata |
| Altre sostanze bioattive | Lista negativa | OASM, allegato 4 | Autorizzata salvo se elencata come vietata |
| Nuove tipologie (novel foods) | Autorizzazione preventiva | RS 817.022.2 | Autorizzazione USAV obbligatoria |
| Indicazioni sulla salute | Lista positiva | OIDerr, allegato 14 | Senza autorizzazione se elencata, altrimenti convalida USAV |
Come viene immesso sul mercato un integratore alimentare in Svizzera?
Il principio dell’autocontrollo, senza autorizzazione preventiva
In Svizzera, nessuna autorizzazione preventiva è richiesta per immettere un integratore alimentare sul mercato — salvo tre eccezioni precise ai sensi della LDerr e delle sue ordinanze: le nuove tipologie di derrate alimentari (RS 817.022.2), gli organismi geneticamente modificati (ODerrGM, RS 817.022.51) e le indicazioni sulla salute non elencate nell’allegato 14 OIDerr[10]. È il principio dell’autocontrollo, posto dall’art. 26 LDerr, che prevale.
Concretamente, chiunque fabbrichi, importi o distribuisca un integratore è responsabile della sua innocuità ai sensi dell’art. 26 LDerr. Deve assicurarsi, nell’ambito del proprio autocontrollo, che tutte le disposizioni legali pertinenti siano rispettate: composizione, etichettatura, indicazioni, tracciabilità[10]. L’azienda deve notificare la propria attività all’autorità di esecuzione cantonale competente — generalmente il servizio per il consumo e gli affari veterinari (SCAV) o equivalente — ma non è richiesta alcuna notifica prodotto per prodotto. Questa logica si fonda sulla responsabilità dell’operatore economico ai sensi dell’art. 27 LDerr, e non su un filtraggio statale a priori.
Importazione, commercio online e statuto dei prodotti UE
L’importazione degli integratori europei in Svizzera non è automatica: il principio Cassis-de-Dijon, che consente in linea di principio la libera circolazione dei beni conformi al diritto di uno Stato vicino, conosce eccezioni rilevanti nel diritto alimentare. La Svizzera può rifiutare un prodotto conforme al diritto europeo se applica una lista negativa specifica, una soglia massima differente o un’esigenza di etichettatura propria. L’importatore deve quindi verificare la conformità al diritto svizzero per ogni referenza, anche se è già venduta a Berlino o a Lione.
Per il commercio online, le prescrizioni legali svizzere si applicano integralmente: etichettatura in tedesco, francese o italiano, denominazione specifica «integratore alimentare», dose giornaliera raccomandata, avvertenze obbligatorie (art. 3 cpv. 7 ODerr)[3]. L’USAV raccomanda prudenza in caso di acquisti su siti esteri privi di indirizzo completo, che promettono effetti esagerati o non etichettati in una lingua ufficiale svizzera: questi segnali tradiscono statisticamente un elevato rischio di non conformità[10].
Chi controlla gli integratori alimentari in Svizzera?
USAV, chimici cantonali e Swissmedic: chi fa cosa?
La ripartizione delle competenze è decisiva e spesso fraintesa: l’USAV legifera e coordina a livello federale, i chimici cantonali eseguono e controllano sul campo, Swissmedic interviene solo per i prodotti che superano la frontiera verso lo statuto di medicamento[11].
Gli articoli 47 e 51 della LDerr affidano esplicitamente ai cantoni l’esecuzione del diritto alimentare: il chimico cantonale esegue la LDerr nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso ed è autonomo nell’esercizio di questo compito[12]. L’Associazione dei chimici cantonali della Svizzera (ACCS) coordina i servizi cantonali, che ispezionano ogni anno oltre 40’000 aziende[11] e analizzano circa 100’000 campioni di derrate alimentari e oggetti d’uso[11]. L’USAV non conduce direttamente i controlli: fissa il diritto, ne segue l’evoluzione scientifica e coordina le campagne nazionali con i laboratori cantonali.
Sanzioni e campagne di controllo recenti
In caso di non conformità, il chimico cantonale può pronunciare un divieto di vendita, ordinare un richiamo o sequestrare prodotti sulla base degli art. 33 (contestazioni) e 34 (prodotti contestati) della LDerr. La decisione viene notificata per raccomandata e può essere oggetto di opposizione, poi di ricorso amministrativo e giudiziario presso il tribunale cantonale competente[12].
La campagna 2024 condotta dall’ACCS su 127 integratori venduti online ha portato a 113 divieti di vendita, di cui 48 casi in cui un richiamo si è rivelato necessario per motivi di rischio sanitario[13]. Poiché i negozi online consentono generalmente di contattare direttamente i clienti, sono stati ordinati solo 3 richiami pubblici e 3 notifiche sono state trasmesse al sistema europeo di allerta rapida RASFF per prodotti esteri. Un’altra campagna significativa aveva preso di mira le derrate alimentari contenenti CBD: 85 prodotti su 100 giudicati non conformi, 73 divieti di vendita pronunciati[14]. Queste cifre confermano che l’autocontrollo svizzero funziona per filtraggio a posteriori, con un tasso di non conformità elevato sui segmenti più esposti (e-commerce, ingredienti esotici, indicazioni al confine con il medicamento).
Domande frequenti sulla normativa svizzera
Gli integratori alimentari richiedono un’autorizzazione preventiva in Svizzera?
No, in linea di principio. Gli integratori alimentari sono derrate alimentari soggette all’autocontrollo del fabbricante o dell’importatore, senza autorizzazione preventiva dello Stato. Esistono tuttavia tre eccezioni: le nuove tipologie di derrate alimentari (novel foods) ai sensi dell’ordinanza RS 817.022.2, gli organismi geneticamente modificati e le indicazioni sulla salute non elencate nell’allegato 14 dell’OIDerr. In questi casi è obbligatoria un’autorizzazione dell’USAV prima dell’immissione sul mercato. L’azienda deve invece notificare la propria attività al servizio cantonale competente.
Un integratore alimentare autorizzato nell’Unione europea è automaticamente autorizzato in Svizzera?
Non automaticamente. La Svizzera non fa parte dell’UE e mantiene la propria lista di sostanze autorizzate e vietate. Un integratore venduto legalmente in Francia o in Germania può contenere una pianta o un dosaggio non ammesso dalla legislazione svizzera, in particolare rispetto all’allegato 1 dell’ODerrOV (piante vietate) o ai quantitativi massimi fissati dall’ODerr. Il principio Cassis-de-Dijon conosce eccezioni rilevanti nel diritto alimentare. Verificare la conformità al diritto svizzero resta responsabilità dell’importatore o del distributore.
Qual è la differenza tra USAV, chimici cantonali e Swissmedic?
L’USAV elabora e coordina il diritto alimentare a livello federale, senza controllare direttamente i prodotti sul campo. I chimici cantonali eseguono la LDerr in ciascuno dei 26 cantoni: ispezionano le aziende, prelevano i campioni, pronunciano i divieti di vendita. Swissmedic interviene solo se un prodotto supera la frontiera verso lo statuto di medicamento — per esempio, un integratore che rivendica un effetto terapeutico diretto ricadrebbe allora sotto la LATer. La ripartizione è stabilita dagli articoli 47 e 51 della LDerr.
Quali indicazioni sulla salute sono autorizzate su un integratore alimentare in Svizzera?
Solo quelle contenute nell’allegato 14 dell’OIDerr (RS 817.022.16) o approvate esplicitamente dall’USAV. Questa lista positiva elenca indicazioni convalidate scientificamente, come «la vitamina D contribuisce al mantenimento di una struttura ossea normale». Le condizioni d’uso (dose minima, formulazione esatta) devono essere rispettate. Le indicazioni che suggeriscono che un integratore guarisce, allevia o previene una malattia sono vietate — rientrano nel settore farmaceutico. Una formulazione non elencata richiede un’autorizzazione preventiva, dopo dossier scientifico sottoposto all’USAV.
Quali rischi corre un consumatore che acquista un integratore alimentare non conforme all’estero?
Sul piano personale, soprattutto un rischio sanitario: i prodotti non conformi possono contenere sostanze tossiche, dosaggi eccessivi o contaminanti. Durante la campagna nazionale 2024 condotta su 127 prodotti acquistati online, 113 sono stati oggetto di un divieto di vendita e 48 hanno reso necessario un richiamo presso i consumatori. Per uso personale, il consumatore non viene generalmente perseguito penalmente, ma i colli possono essere sequestrati alla dogana se la non conformità è manifesta. La rivendita di un tale prodotto rientrerebbe invece nella responsabilità commerciale ai sensi della LDerr.
Come verificare se un integratore alimentare è conforme al diritto svizzero?
Diversi indizi concreti consentono una prima verifica: l’etichettatura deve essere redatta in tedesco, francese o italiano, riportare la denominazione «integratore alimentare», la dose giornaliera raccomandata e l’avvertenza di non superarla. Gli ingredienti devono figurare negli allegati positivi (vitamine/minerali nell’allegato 1 dell’ODerr) o non figurare negli allegati negativi (allegato 1 ODerrOV per le piante, allegato 4 OASM). In caso di dubbio, il servizio del chimico cantonale può essere contattato direttamente prima dell’acquisto o dell’importazione.
La Svizzera è più severa o più flessibile dell’Unione europea sugli integratori alimentari?
Piuttosto più severa sulle indicazioni, più pragmatica sulle sostanze. La Svizzera impone una lista positiva di indicazioni sulla salute (allegato 14 dell’OIDerr) laddove l’UE si basa anche sul regolamento (CE) 1924/2006, ma la lista svizzera è generalmente più ristretta. Al contrario, il regime di autocontrollo senza autorizzazione preventiva è coerente con quello dell’UE dalla revisione del 2017, che ha allineato la Svizzera alla direttiva 2002/46/CE. Le differenze residue riguardano soprattutto le liste negative nazionali e alcune dosi massime specifiche.
Fonti e riferimenti
14 fonti- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr, RS 817.0)
- Diritto alimentare 2017 — Presentazione ufficiale
- Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (ODerr, RS 817.022.14)
- Integratori alimentari — Pagina ufficiale USAV
- Criteri di delimitazione medicamenti / derrate alimentari
- Rapporto esplicativo — Modello di calcolo dei quantitativi massimi
- Ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale (ODerrOV, RS 817.022.17)
- Ordinanza sull’aggiunta di vitamine e sali minerali (OASM, RS 817.022.32)
- Ordinanza del DFI sulle nuove tipologie di derrate alimentari (RS 817.022.2)
- FAQ — Integratori alimentari (consumatori)
- Associazione dei chimici cantonali della Svizzera (ACCS)
- LDerr, articoli 47 e 51 — Competenza ed esecuzione cantonale
- Campagna nazionale 2024 — Integratori alimentari online
- Campagna nazionale 2022 — Prodotti con menzione CBD