Quali differenze tra le regole svizzere ed europee?

Riassunto rapido

La Svizzera applica la propria ordinanza sugli integratori alimentari (RS 817.022.14) parallelamente alla direttiva 2002/46/CE. Melatonina e lievito di riso rosso restano vietati come integratore, i dosaggi massimi sono fissati all’allegato 1 dell’ordinanza svizzera, e ogni prodotto UE non conforme richiede una decisione di portata generale dell’USAV (art. 16c LOTC).

Fatti chiave

Ordinanza svizzera sugli integratori Ordinanza svizzera del DFI sugli integratori alimentari (RS 817.022.14), fissa sostanze ammesse e quantità massime all’allegato 1.
Direttiva 2002/46/CE Quadro europeo degli integratori: armonizza vitamine e sali minerali ammessi, ma lascia i dosaggi massimi agli Stati membri.
Cassis di Digione Principio di libera circolazione UE-Svizzera (art. 16a-16e LOTC), con un’eccezione esplicita per le derrate alimentari.
USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, autorità competente per le decisioni di portata generale.

Punti essenziali

  • La Svizzera regge gli integratori tramite l’ordinanza sugli integratori alimentari (RS 817.022.14) e l’OASM, l’UE tramite la direttiva 2002/46/CE recepita in ciascuna legislazione nazionale.
  • L’ordinanza svizzera fissa al suo allegato 1 quantità massime per dose giornaliera; la direttiva UE lascia le soglie agli Stati membri, con scarti marcati tra Paesi.
  • La melatonina è vietata come integratore in Svizzera (allegato 4 OASM, medicamento Swissmedic) mentre è venduta liberamente fino a 1 mg in Germania.
  • Il principio Cassis di Digione, codificato agli art. 16a-16e LOTC, esclude le derrate alimentari dalla libera circolazione automatica tra UE e Svizzera.
  • Un integratore UE non conforme all’ordinanza svizzera può essere immesso sul mercato svizzero solo dopo una decisione di portata generale dell’USAV (art. 16c LOTC, OIPPT).
  • L’importazione a titolo privato sfugge alla legislazione alimentare svizzera (art. 2 cpv. 4 lett. b LDerr), ma trasferisce integralmente la responsabilità al consumatore.
Frontiera svizzera e bandiera europea con capsule di integratore alimentare in primo piano
La Svizzera armonizza una parte del suo diritto alimentare con l’UE, ma conserva un quadro nazionale distinto su sostanze, dosaggi e procedura di accesso al mercato.

L’USAV ha notificato l’entrata in vigore, al 1° gennaio 2026, di varie modifiche di ordinanze che allineano parzialmente il diritto svizzero alle evoluzioni europee preservando regole nazionali specifiche. Questa tensione tra allineamento e autonomia struttura tutto il quadro dell’integratore alimentare commercializzato in Svizzera. Capire la normativa svizzera degli integratori presuppone quindi di collocarla di fronte alla direttiva 2002/46/CE europea. Le divergenze pratiche riguardano i testi quadro, le sostanze autorizzate, i dosaggi massimi, lo status della melatonina e il meccanismo Cassis di Digione.

Quali testi inquadrano gli integratori in Svizzera e nell’UE?

Il quadro svizzero: LDerr, ordinanza sugli integratori e OASM

Tre testi strutturano la legislazione svizzera applicabile agli integratori alimentari. La legge federale sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0)[1] e la sua ordinanza d’esecuzione ODerrUs costituiscono la base della legislazione alimentare generale. Il testo specifico agli integratori è l’ordinanza svizzera sugli integratori alimentari (RS 817.022.14)[2], emanata dal Dipartimento federale dell’interno il 16 dicembre 2016[2]. Questa ordinanza fissa all’articolo 2 la definizione legale degli integratori[2]: fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze ad effetto nutrizionale o fisiologico, condizionate in dosi, destinate a completare l’alimentazione normale e non a sostituirsi a essa. L’allegato 1 elenca gli ingredienti ammessi — vitamine, sali minerali e altre sostanze attive — con le loro quantità massime giornaliere[2]. L’OASM (RS 817.022.32) completa questo quadro elencando al suo allegato 4 le sostanze vietate come integratore (lattulosio, melatonina, monascus purpureus)[2], sottoposte a un regime terapeutico distinto.

Il quadro europeo: direttiva 2002/46/CE

L’UE ha armonizzato la definizione e l’etichettatura degli integratori con la direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002[3], recepita in ciascuna legislazione nazionale. La direttiva fissa una lista positiva armonizzata delle vitamine e dei sali minerali ammessi (allegato I) e delle formulazioni utilizzabili (allegato II)[3], con una dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Non fissa invece quantità massime armonizzate[3]: ciascuno Stato membro applica le proprie soglie, il che spiega divergenze marcate sui dosaggi e sugli ingredienti ammessi. L’EFSA valuta i rischi, ma l’autorizzazione finale spetta alla Commissione europea. La direttiva non copre le sostanze a base di piante: il loro inquadramento resta parzialmente nazionale, e un fitofarmaco può rientrare in un regime terapeutico differente a seconda dello Stato membro.

Su quali sostanze e dosaggi divergono le regole?

Sostanze vietate in Svizzera ma ammesse in alcuni Paesi UE

Diverse sostanze autorizzate in alcuni Paesi UE come integratori sono classificate come medicamenti in Svizzera e inaccessibili senza prescrizione. La melatonina è l’esempio più eloquente: in Germania, è venduta liberamente in drogheria fino a 1 mg per compressa[4], in Francia sono disponibili senza ricetta preparazioni sotto i 2 mg per assunzione. In Svizzera, figura all’allegato 4 dell’OASM come sostanza vietata negli integratori[2]: solo Circadin® 2 mg e Melatonin-Mepha 2 mg, autorizzati da Swissmedic[4] per l’insonnia primaria a partire dai 55 anni, sono disponibili, su ricetta. Il lievito di riso rosso (monacolina K) segue la stessa logica: strettamente regolamentato in Svizzera[2], resta venduto nell’UE entro alcuni limiti posologici. La frontiera tra derrata e medicamento spiega l’essenziale delle divergenze pratiche tra i due sistemi.

Dosaggi massimi: tetti svizzeri, eterogeneità europea

L’ordinanza svizzera sugli integratori alimentari fissa al suo allegato 1 quantità massime per dose giornaliera raccomandata per ciascuna vitamina e sale minerale ammesso[2]. Il modello di quantità massime rivisto in luglio 2020[5] poggia sull’apporto massimo tollerabile (AMT) definito dall’EFSA, diminuito dell’apporto nutrizionale di base stimato tramite l’alimentazione corrente[5]. La Svizzera fissa ad esempio il tetto della vitamina D a 70 µg per dose giornaliera[2], mentre l’AMT EFSA per gli adulti raggiunge i 100 µg al giorno[5]. L’UE aveva previsto di armonizzare i tenori massimi a titolo della direttiva 2002/46/CE[3], ma questo esercizio non si è mai concluso. Conseguenza: un integratore vitaminico conforme a uno Stato membro può superare le soglie svizzere, il che crea scarti pratici di importazione ed esportazione. Per le sostanze qualificate novel food (consumo trascurabile prima del 15 maggio 1997), un’autorizzazione preliminare è richiesta nei due sistemi — dalla Commissione europea per l’UE, dall’USAV per la Svizzera — e un novel food autorizzato dall’UE non è automaticamente ammesso in Svizzera[12].

Confronto dei quadri normativi svizzero ed europeo sugli integratori alimentari
Dimensione Svizzera Unione europea
Testo centrale Ordinanza svizzera sugli integratori RS 817.022.14 Direttiva 2002/46/CE
Autorità di valutazione USAV (federale) EFSA + Commissione europea
Quantità massime Fissate all’allegato 1 dell’ordinanza svizzera Non armonizzate tra Stati
Melatonina Medicamento su ricetta Integratore (fino a 1 mg in Germania)
Notifica prodotto Nessuna procedura centralizzata Notifica richiesta nella maggior parte degli Stati
Biossido di titanio (E171) Vietato dal 15 marzo 2022 Vietato dal gennaio 2022

Come funzionano Cassis di Digione e la procedura USAV?

Un’eccezione esplicita per le derrate alimentari

Il principio Cassis di Digione, ripreso nel diritto svizzero agli art. 16a-16e LOTC (RS 946.51)[6], permette in linea di principio ai prodotti provenienti dall’UE o dal SEE e legalmente commercializzati di accedere al mercato svizzero senza controllo preliminare. Un’eccezione specifica riguarda le derrate alimentari: secondo l’art. 16c LOTC, un prodotto alimentare che non soddisfa le esigenze tecniche svizzere richiede un’autorizzazione preliminare dell’USAV prima della sua prima immissione in commercio[7]. Gli integratori fanno parte delle derrate alimentari secondo l’art. 1 dell’ordinanza svizzera sugli integratori alimentari[2]; rientrano quindi in questa eccezione[8]. La Confederazione ha giustificato questo regime legale con la sensibilità particolare del dominio alimentare in materia di salute pubblica e di protezione contro l’inganno[7].

La decisione di portata generale dell’USAV

L’USAV rilascia l’autorizzazione in forma di decisione di portata generale, valida per tutti i prodotti comparabili[7]. Una volta pubblicata, la decisione si applica automaticamente a tutte le derrate della stessa natura commercializzate sul territorio svizzero, e non solo al prodotto del richiedente[8]. L’impresa importatrice deve provare due elementi: che l’integratore è legalmente venduto in uno Stato membro dell’UE o del SEE, e che soddisfa le esigenze tecniche di tale Stato (art. 4-11 OIPPT[9]). L’ufficio valuta poi la sicurezza sanitaria e il rispetto delle regole di informazione al consumatore[8]. Solo due motivi giustificano un rifiuto: rischio per la salute o rischio di inganno (art. 16d cpv. 1 LOTC[6]). Secondo la Fédération romande des consommateurs, l’USAV ha pubblicato 41 decisioni di portata generale riguardanti derrate alimentari dal 2010[10]. La lista ufficiale è consultabile su cassis.admin.ch.

Importazione a titolo privato: un regime a parte

L’art. 2 cpv. 4 lett. b LDerr esenta le derrate alimentari destinate a un uso domestico privato[1]. Un privato può ordinare online da un sito europeo o riportare dalla Francia, dalla Germania o dall’Italia un integratore non conforme all’ordinanza svizzera per il proprio consumo, sotto la propria responsabilità. L’eccezione non copre né la rivendita, né la distribuzione gratuita a terzi, né l’importazione commerciale da parte di un professionista, che restano sottoposte al regime USAV[8]. Questo regime privato non copre nemmeno i prodotti riqualificati come medicamenti da Swissmedic: la melatonina, il DHEA e gli ormoni della crescita importati a titolo privato sono sequestrati dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)[4], allo stesso titolo di alcuni fitofarmaci sottoposti a prescrizione. La lista negativa SECO dei prodotti esclusi dal Cassis di Digione è aggiornata regolarmente[11].

Quali motivi bloccano un’autorizzazione e quali errori evitare?

Tre scarti UE-Svizzera provocano più spesso un rifiuto

Superamento delle soglie, status novel food ed etichettatura non conforme dominano i motivi di rifiuto. Le soglie elvetiche di vitamine e sali minerali (allegato 1 dell’ordinanza svizzera sugli integratori[2]) sono spesso più basse di quelle praticate negli Stati membri come Germania o Paesi Bassi. Un integratore europeo dosato a 100 µg di vitamina D non può essere distribuito tal quale in Svizzera[2], anche se autorizzato in Francia. Gli ingredienti qualificati come novel food dall’USAV richiedono una procedura separata, indipendente dal Cassis di Digione[12]. L’etichettatura deve rispettare le condizioni dell’art. 36 ODerrUs prima del deposito del fascicolo, comprese l’informazione nutrizionale e la menzione delle indicazioni autorizzate (allegato 14 OIDerr). La protezione della salute prevale: nessuna deroga Cassis di Digione può giustificare il superamento di una soglia sanitaria nazionale[7].

Tre motivi ricorrenti di rifiuto di una richiesta Cassis di Digione da parte dell’USAV
Motivo di rifiuto Base legale Esito
Superamento soglie vitamine/minerali Allegato 1 dell’ordinanza svizzera + art. 16d cpv. 1 LOTC Rifiuto per rischio sanitario
Ingrediente classificato novel food in Svizzera Art. 15 ODerrUs + ordinanza novel food Procedura novel food separata richiesta
Etichettatura fuori dalle lingue ufficiali Art. 36 ODerrUs + art. 3 dell’ordinanza svizzera sugli integratori Domanda non ricevibile

Gli errori più frequenti degli importatori

Confondere conformità UE e accesso al mercato svizzero resta l’errore più costoso. Un prodotto conforme alla direttiva 2002/46/CE[3] e legalmente venduto in tutto il SEE non è automaticamente autorizzato in Svizzera: la rivendita commerciale richiede una decisione USAV[8]. Secondo errore corrente: tradurre l’etichetta dopo il deposito del fascicolo, mentre l’art. 36 ODerrUs impone un’etichettatura in italiano, tedesco o francese fin dall’immissione in commercio. Terzo errore: ignorare la dimensione Swissmedic. Un integratore a base di piante può essere riqualificato come medicamento se il suo effetto farmacologico è accertato, il che fa uscire l’autorizzazione dal campo USAV[4]. Le autorità cantonali d’esecuzione ordinano le misure di rimessa in conformità (art. 34 LDerr[1]); il prodotto può essere confiscato, reso innocuo o eliminato a spese dell’impresa. Le infrazioni sono trasmesse all’autorità di perseguimento penale (art. 64 LDerr[1]). L’UDSC controlla la conformità alla frontiera, e l’importatore resta responsabile anche quando acquista il prodotto già etichettato da un fornitore europeo.

Errore frequente

Credere che un prodotto acquistato in farmacia francese e conforme alla direttiva 2002/46/CE possa essere rivenduto liberamente sul mercato svizzero. La rivendita commerciale richiede una decisione USAV, anche per un integratore legalmente venduto in tutto il SEE.

Domande frequenti

La Svizzera fa parte del sistema EFSA?

No, la Svizzera non è membro dell’EFSA. La valutazione dei rischi legati agli integratori alimentari in Svizzera spetta all’USAV (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria), che si appoggia spesso ai pareri dell’EFSA senza esservi vincolato. Le autorizzazioni novel food sono rilasciate dall’USAV per la Svizzera, dalla Commissione europea per l’UE. Un prodotto autorizzato dall’EFSA e dalla Commissione può quindi essere rifiutato in Svizzera se l’USAV ritiene che le condizioni non siano soddisfatte.

Perché la melatonina è vietata come integratore alimentare in Svizzera?

Perché è classificata come medicamento da Swissmedic. È disponibile in Svizzera solo su ricetta (Circadin® 2 mg, Melatonin-Mepha 2 mg), autorizzata per l’insonnia primaria a partire dai 55 anni. In Germania, è venduta fino a 1 mg in drogheria; negli Stati Uniti, come integratore alimentare. Importare melatonina senza ricetta in Svizzera espone a un sequestro doganale, senza franchigia quantitativa.

Un integratore alimentare UE può entrare in Svizzera tramite Cassis di Digione?

Non automaticamente: una decisione USAV resta richiesta. L’art. 16c LOTC pone un regime specifico per le derrate alimentari, di cui gli integratori fanno parte secondo l’art. 1 dell’ordinanza svizzera sugli integratori alimentari. L’importatore deve ottenere una decisione di portata generale dall’USAV, che verifica la sicurezza del prodotto e la protezione contro l’inganno (art. 16d cpv. 1 LOTC). Una volta resa, vale per tutti i prodotti della stessa natura e figura su cassis.admin.ch.

Le indicazioni sulla salute EFSA sono valide in Svizzera?

Non automaticamente: l’USAV mantiene un proprio elenco all’allegato 14 OIDerr. L’ordinanza del DFI sull’informazione sulle derrate alimentari (OIDerr, RS 817.022.16) elenca al suo allegato 14 le indicazioni sulla salute autorizzate in Svizzera. Questa lista si ispira largamente al regolamento europeo 1924/2006 e ai pareri EFSA, ma non riprende tutto. Una menzione valida nell’UE deve quindi essere verificata rispetto all’allegato 14 OIDerr prima dell’uso sul mercato svizzero.

L’etichetta di un integratore alimentare UE deve essere tradotta per la Svizzera?

Sì, in almeno una lingua ufficiale svizzera. L’art. 36 ODerrUs impone un’etichettatura in italiano, tedesco o francese a seconda della zona di commercializzazione. La denominazione specifica «integratore alimentare» deve figurare sulla confezione (art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza svizzera), con tenore di vitamine e sali minerali per dose giornaliera raccomandata. Un’etichetta solo in inglese o in spagnolo rende il prodotto non conforme, anche se rispetta peraltro le soglie svizzere dell’allegato 1 dell’ordinanza.

Fonti e riferimenti

12 fonti
  1. Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr), RS 817.0 — Confederazione Svizzera, art. 2 cpv. 4 lett. b (eccezione uso domestico privato), art. 34 e 64 (sanzioni).
  2. Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari, RS 817.022.14 — Confederazione Svizzera, allegato 1 parte A: vitamine e sali minerali ammessi con tetti per dose giornaliera (stato al 1° febbraio 2024).
  3. Direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari — Parlamento europeo e Consiglio, 10 giugno 2002, allegati I e II (vitamine, sali minerali e formulazioni ammesse).
  4. Avvertenza sulle importazioni di melatonina e DHEA — Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, status medicamento su ricetta.
  5. Modello di quantità massime di vitamine e di sali minerali negli integratori alimentari — USAV, FAQ tecnica PDF (metodo AMT−AB, in vigore dal 1° luglio 2020).
  6. Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), RS 946.51 — Confederazione Svizzera, art. 16a a 16e (principio Cassis di Digione, eccezioni derrate alimentari, decisione di portata generale USAV).
  7. Principio del Cassis di Digione — regolamentazione per le derrate alimentari — Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), pagina di riferimento ufficiale, aggiornamento maggio 2025.
  8. Principio del Cassis di Digione: domande e risposte — USAV, FAQ ufficiale PDF (procedura, motivi di rifiuto, revisione OIPPT del 1° maggio 2017 che estende agli integratori alimentari).
  9. Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere (OIPPT), RS 946.513.8 — Confederazione Svizzera, art. 4-11 (procedura d’autorizzazione USAV, esame, contenuto della decisione).
  10. Cassis di Digione — bilancio e decisioni di portata generale — Fédération romande des consommateurs (FRC), dossier di riferimento (41 decisioni USAV pubblicate dal 2010).
  11. Principio Cassis di Digione — lista negativa — Segreteria di Stato dell’economia (SECO), versione applicabile dal 1° gennaio 2026.
  12. Autorizzazione per le nuove specie di derrate alimentari (novel food) — USAV, FAQ novel food (autorizzazione USAV non valida nell’UE e viceversa).

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